Assemblea in VIDEOCONFERENZA
Al fine di porre chiarezza sulla possibilità di svolgere le assemblee in videoconferenza, richiamiamo l’estratto di legge (da Supplemento ordinario n.37/1, alla Gazzetta Ufficiale del 13/10/2020 Serie generale – n.253, pagina 26, punto 2):
“Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All’articolo 63:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1-bis. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione” sono inserite le seguenti: “o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”;
b)“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”>>.