Finanziaria 2020. Nuove responsabilità a carico dei condomini. Reintrodotta la solidarietà fiscale per i committenti
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale collegato legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) è stata reintrodotta la solidarietà fiscale per i committenti nel nostro ordinamento.
La norma. In particolare, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019 prevede la modifica del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con l’inserimento del nuovo art. 17-bis recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera“.
Con il nuovo art. 17-bis viene prevista l’estensione del reverse charge ad appalti e subappalti, relativamente a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
In particolare, per ciò che potrebbe interessare maggiormente i Condominii e l’ambito di cui ci stiamo occupando, l’art. 4 del DL prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, quando un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori impiegati su quel cantiere, debba essere effettuato dal committente.
GLI OBBLIGHI DEI CONDOMINI. Nuove disposizioni in vigore il 1° gennaio 2020. |
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Versamento delle ritenute fiscali dovute dall’impresa Committente. | I condomìni che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. |
Apertura di uno specifico conto corrente su cui ricevere i fondi per pagare le ritenute per conto della ditta Committente | L’impresa appaltatrice e le eventuali subappaltatrici dovranno pertanto versare l’ammontare complessivo del dovuto, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui all’art. 18, 1° comma del D.L., su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici. |
Comunicazioni solo via PEC | Il committente, a sua volta, dovrà eseguire il versamento mediante F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e dovrà comunicarlo via PEC entro 5 giorni. |
Obblighi dell’impresa e verifica del Committente | Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente; b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti spettanti al committente; c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma. |
Le responsabilità dei Committenti | I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 (art. 4 D.L. n. 124/2019) e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 (art. 4 D.L. n. 124/2019) o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti. |
Le sanzioni | Nei confronti dei soggetti obbligati (comma 16 art. 4 D.L. n. 124/2019) che non eseguono, in tutto o in parte i versamenti alle scadenze dovute, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lds. n. 471/1997 (30% per ogni importo non versato: per i versamenti effettuati con un ritardo compreso in 90 giorni, l’importo è ridotto della metà. Per i versamenti effettuati entro i 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo).
Il successivo comma 17 afferma, inoltre che, a chiunque, obbligato, che non esegua alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, trova applicazione l’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, con le relative soglie di punibilità il quale afferma che: “è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta dovute sulla base della stessa dichiarazione risultante dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta”. |
Le prime contestazioni. Da quanto appreso nelle ultime ore, il provvedimento è stato molto criticato. In particolare, secondo l’ANCE (Ass. naz. Costruttori edili), l‘articolo 4 sulle ritenute del dl fiscale sarà un salasso per le imprese e un pesante aggravio burocratico per la Pubblica amministrazione.
Difatti, secondo tale assunto, si tratterebbe di una norma iniqua che rischia di avere conseguenze devastanti su imprese e Pubblica amministrazione.
L’Associazione stima, infatti, che questa misura determinerà un costo per le imprese pari a circa 250 milioni di euro all’anno e un’ennesima complicazione burocratica per il settore.