Informativa Prioritaria
Applicabilità dell’aliquota IVA al 10% e conseguenti ritenute d’acconto attinente alle operazioni di verifica periodica e straordinaria degli ascensori e di altro collegato.
Su specifica richiesta da parte del condominio l’IVA agevolata al 10% (anziché l’attuale del 22%) per le attività di verifica (periodica e straordinaria) degli ascensori di cui agli l’art. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 & s.m.i. potrà essere applicata se ed in quanto gli impianti sono installati in edifici a prevalente destinazione abitativa (categorie catastali da A1 a A11, ad esclusione della categoria A10) di cui fa fede la superficie sopra terra MAGGIORE del 50%, destinata ad uso abitativo PRIVATO.
Nel precisarvi che la stessa Agenzia delle Entrate con la sua “Risposta 18” ha equiparato le verifiche di cui sopra nell’alveo della manutenzione ordinaria, chiariamo che l’applicazione di tale IVA agevolata al 10% è subordinata alla SOLA richiesta da parte dell’amministratore.
Per effetto della Circolare n.40 del 28/10/2020 della stessa Agenzia delle Entrate, non applicherà più la ritenuta d’acconto del 4% relativa ai condomini, ma sarà la Banca o la Posta dove sarà effettuato il “bonifico parlante” (agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie) che applicherà direttamente la ritenuta d’acconto dell’ 8%.
Riteniamo utile sottolineare che in assenza di specifica richiesta a cura del Condominio/Amministratore, si continuerà ad applicare l’IVA al 22%, quella attuale, e la ritenuta d’acconto al 4%.